COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO INTERPIANURESE – GARA CIRGOMME SPORTING CLUB / RINASCITA INTERPIANURESE DEL 14.02.2009 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO INTERPIANURESE – GARA CIRGOMME SPORTING CLUB / RINASCITA INTERPIANURESE
DEL 14.02.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., preso atto delle proprie decisioni, a stralcio, pubblicate sul C.U. n. 85 del 19.03.2009, pag. 1999;
sentito l’arbitro a chiarimenti; ribadito che la società, che ne aveva presentato rituale richiesta, ha rinunciato
alla propria audizione, come già precisato nel testo della richiamata delibera a stralcio; tanto premesso,
rileva: l’arbitro, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., ha confermato, circostanziandole ed
ulteriormente motivandole, le responsabilità, imputate nel suo originario rapporti di gara a carico dei
calciatori Guarino Alberto, Sangez Carmine e Barbato Ciro. Il direttore di gara, altresì, ha ribadito il
comportamento positivo del dirigente accompagnatore e dell’allenatore della società reclamante. Tanto
premesso, questa C.D.T. ritiene di dover confermare le squalifiche inflitte dal G.S.T. a carico dei calciatori
innanzi nominati. Quanto alla sanzione pecuniaria, in ragione del confermato comportamento positivo dei
nominati dirigente ed allenatore della società reclamante, questa C.D.T. giudica di doverla ridurre ad euro
200,00. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Interpianurese, di ridurre ad euro 200,00
l’ammenda a carico della società medesima; di confermare nel resto.
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