COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO INTERPIANURESE – GARA CIRGOMME SPORTING CLUB / RINASCITA INTERPIANURESE DEL 14.02.2009 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO INTERPIANURESE – GARA CIRGOMME SPORTING CLUB / RINASCITA INTERPIANURESE DEL 14.02.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., preso atto delle proprie decisioni, a stralcio, pubblicate sul C.U. n. 85 del 19.03.2009, pag. 1999; sentito l’arbitro a chiarimenti; ribadito che la società, che ne aveva presentato rituale richiesta, ha rinunciato alla propria audizione, come già precisato nel testo della richiamata delibera a stralcio; tanto premesso, rileva: l’arbitro, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., ha confermato, circostanziandole ed ulteriormente motivandole, le responsabilità, imputate nel suo originario rapporti di gara a carico dei calciatori Guarino Alberto, Sangez Carmine e Barbato Ciro. Il direttore di gara, altresì, ha ribadito il comportamento positivo del dirigente accompagnatore e dell’allenatore della società reclamante. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene di dover confermare le squalifiche inflitte dal G.S.T. a carico dei calciatori innanzi nominati. Quanto alla sanzione pecuniaria, in ragione del confermato comportamento positivo dei nominati dirigente ed allenatore della società reclamante, questa C.D.T. giudica di doverla ridurre ad euro 200,00. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Interpianurese, di ridurre ad euro 200,00 l’ammenda a carico della società medesima; di confermare nel resto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it