COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 2 aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.A. S. BARTOLOMEO – GARA GA S.BARTOLOMEO / SALZA IRPINA DEL 15.03.09 – 2^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 2 aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.A. S. BARTOLOMEO – GARA GA S.BARTOLOMEO / SALZA IRPINA DEL 15.03.09 – 2^ C. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone lo stralcio relativo all’impugnazione della sanzione a carico dei calciatori Lanzieri Francesco e Russo Antonio, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure. Questa C.D.T. ritiene che, dall’esame degli atti ufficiali, emerga con chiarezza la gravità del comportamento tenuto dai predetti calciatori, per cui la sanzione della squalifica per tre gare, inflitta dal G.S.T., a carico del calciatore Russo Antonio, nonché quella della squalifica per quattro gare, a carico del calciatore Lanzieri Francesco, appaiono congrue ed adeguate. Quanto alla squalifica del campo di giuoco, alla sanzione pecuniaria ed alla squalifica dell’allenatore, sig. Federico Vincenzo, nonché in ordine alla squalifica dei calciatori Di Genova Alfonso e Morrone Giuseppe ed all’inibizione a carico del dirigente sig. Bruno Gabriele, si dispone il rinvio della decisione alla riunione del 6.04.2009, per la quale si determina la convocazione del direttore di gara, per la relativa audizione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società G.A. S. Bartolomeo nella parte riguardante la squalifica dei calciatori Lanzieri Francesco e Russo Antonio; rinvia la decisione, in ordine agli altri aspetti dell’atto di impugnazione, alla riunione del 6.04.2009; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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