COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PIMONTE – GARA LIBERTAS STABIA / PIMONTE DEL 21.03.2009 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PIMONTE – GARA LIBERTAS STABIA / PIMONTE DEL 21.03.2009 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella persona del suo presidente, la società
reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto di
impugnazione. Infatti, dalla documentazione depositata, nonché dalle dichiarazioni rese dal presidente della
reclamante, in sede di audizione, si rileva che tra i calciatori v’è stato uno spintonamento ed il calciatore
Barbato Catello, nello scontro, appoggiava la mano sul volto dell’avversario. Pertanto, si appalesa
commisurata per eccesso la sanzione inflitta dal primo Giudice, sussistendo i presupposti per la sua
riduzione. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pimonte, di ridurre a due giornate di
gara, la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Barbato Catello;
nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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