COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACLI SEI DO KAN – GARA BAIANO / ACLI SEI DO KAN DEL 23.03.2009 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACLI SEI DO KAN – GARA BAIANO / ACLI SEI DO KAN DEL 23.03.2009 – ATT. MISTA La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Acli Sei Do Kan in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell’ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata Mail Exspress, in data 27.03.2009, ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 7.04.2009. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Acli Sei Do Kan.
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