COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACLI SEI DO KAN – GARA BAIANO / ACLI SEI DO KAN DEL 23.03.2009 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ACLI SEI DO KAN – GARA BAIANO / ACLI SEI DO KAN DEL 23.03.2009 – ATT. MISTA
La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla
società Acli Sei Do Kan in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali
spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale
Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al
Comunicato Ufficiale n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati
prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il
C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato
Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, con contestuale invio
– sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell’ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella
richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della
relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata Mail Exspress, in data
27.03.2009, ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 7.04.2009. La conseguenziale declaratoria di
inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di
Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul
conto della società Acli Sei Do Kan.
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