COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BUCCINO VOLCEI F.C. – GARA BUCCINO VOLCEI F.C. / AGROPOLI C.M. DEL 15.02.2009 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BUCCINO VOLCEI F.C. – GARA BUCCINO VOLCEI F.C. / AGROPOLI C.M. DEL 15.02.2009
– 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: quanto alla sanzione pecuniaria, la gravità dei fatti,
così come si evince dagli atti ufficiali di gara, non è stata ridimensionata dall’atto di impugnazione, al quale,
peraltro, è stata allegata una documentazione assolutamente inadeguata, per cui l’ammenda deve essere
confermata. In ordine alla squalifica a carico del calciatore Fernicola Pasquale, questa C.D.T. giudica che,
sulla base di un’equa commisurazione, corrispondente all’effettiva gravità del suo comportamento, essa
debba essere ridotta al 15.05.2009. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Buccino Volcei F.C., di ridurre la
squalifica a carico del calciatore, Fernicola Pasquale, fino a tutto il 15.05.2009; di confermare nel
resto; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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