COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FERRARA AMERICO – GARA PALMESE 78 / SOLOFRA DEL 28.03.2009 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FERRARA AMERICO – GARA PALMESE 78 / SOLOFRA DEL 28.03.2009 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dal sig. Ferrara Americo, allenatore della società Palmese 78, in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell’ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, con raccomandata postale, in data 9.04.2009 ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 14.04.2009. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; nulla dispone in merito alla tassa reclamo, non versata, in misura ridotta dal reclamante.
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