COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO HERAJON – GARA CASTEL S.LORENZO / HERAJON DEL 22.03.2009 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO HERAJON – GARA CASTEL S.LORENZO / HERAJON DEL 22.03.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla
lettura del referto arbitrale, che configura fonte privilegiata di prova, si evince chiaramente e senza ombra di
dubbio che il calciatore Di Masi Ernesto ha assunto un atteggiamento gravemente minaccioso e violento nei
confronti del direttore di gara. Pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure,
appare congrua ed adeguata, rispetto alla gravità del fatto commesso. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Herajon.
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