COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL BOSCHESE – GARA REAL QUARTIERI ORIENTALI / REAL BOSCHESE DELL’8.03.2009 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL BOSCHESE – GARA REAL QUARTIERI ORIENTALI / REAL BOSCHESE
DELL’8.03.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
questa C.D.T. ritiene che il rapporto tra l’effettiva entità dell’infrazione commessa e la sanzione trovi giusta
corrispondenza nella squalifica fino al 30.04.2009 del calciatore Liguori Alfonso. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre al 30.04.2009 la squalifica a carico del
calciatore Liguori Alfonso; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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