COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ISIDORIANA – GARA OLIMPIQUE SALERNO / ISIDORIANA DEL 29.03.2009 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ISIDORIANA – GARA OLIMPIQUE SALERNO / ISIDORIANA DEL 29.03.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Infatti, dalla lettura del referto
arbitrale si evince che il calciatore Zucaro Alfonso ha assunto un atteggiamento gravemente irriguardoso
nei confronti del direttore di gara. Deve, dunque, ritenersi congrua la quantificazione della sanzione, così
come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Isidoriana; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della reclamante.
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