COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°10 del 03/10/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.LEI FAUSTO, tess.POL.87 GINO PINI e POL.87 GINO PINI

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°10 del 03/10/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.LEI FAUSTO, tess.POL.87 GINO PINI e POL.87 GINO PINI Con nota 31.7.2002 il Procuratore Federale ha deferito a questa C.D., ex art. 28 comma 4 lett.b) del C.G.S., le parti sopra indicate perché rispondano : - il sig.LEI FAUSTO, tesserato POL.87 GINO PINI, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per comportamento antiregolamentare assunto dopo la gara, valevole per il campionato di II^ categoria, Pol.87 Gino Pini-Simec Aegles Sassuolo del 17.3.2002, nel corso della quale era stato espulso dall'arbitro. Infatti, il giorno successivo a detta gara il calc.LEI si presentava all'abitazione dell'arbitro e, poiché questi era assente, parlava con i genitori, insistendo per ottenere il numero della utenza telefonica. Il giorno successivo telefonava all'arbitro, chiedendogli un incontro e, ottenutolo dopo molte insistenze, gli chiedeva la modifica del referto di gara, per la parte relativa alla sua espulsione, minacciando, in caso contrario, azioni legali verso soggetti della squadra avversaria; - la POL.87 GINO PINI, della violazione di cui all’art.2 commi 3 e 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Ritualmente notificato l’atto di contestazione, è presente all'odioerno dibattimento il calc.LEI. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la squalifica di mesi 5 per il calc.LEI FAUSTO e una ammenda di € 250 a carico della POL.87 GINO PINI. Il calc.LEI non nega di avere chiesto spiegazioni all'arbitro, sia al termine della partita sia nei giorni successivi, ma tiene ad evidenziare che la conduzione della gara sopra indicata non è stata adeguata, in quanto non è stata tutelata la sua incolumità fisica e che sono stati rilevati solo i suoi falli e non quelli degli avversari. La Commissione, - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale e le dichiarazioni rese dal calc.LEI; - tenuto conto che gli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini hanno confermato lo svolgimento dei fatti così come denunciati dall'arbitro, ciò che integra da parte del calc.LEI la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva a carico della POL.87 GINO PINI, ai sensi dell'art.2 commi 3 e 4 dello stesso C..G.S.; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : la squalifica al 31.1.2003 del calc.LEI FAUSTO e l'ammenda di € 250 a carico della POL.87 GINO PINI. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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