COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°10 del 17/09/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 13/ 9/ 3 PONTECCHIO MARCONI – DERBY CALCIO A CINQUE FO

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°10 del 17/09/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 13/ 9/ 3 PONTECCHIO MARCONI - DERBY CALCIO A CINQUE FO Il reclamo proposto dalla soc. DERBY CALCIO A CINQUE non puo' essere preso in esame perche' non risulta inviata copia alla societa' controparte come previsto dall'art. 29 comma 5) c.g.s.. Pertanto il G.S. dichiara inammissibile il reclamo della soc. DERBY CALCIO A CINQUE pubblica il risultato della gara conseguito sul campo: PONTECCHIO MARCONI - DERBY CALCIO A CINQUE 3-3. Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti. Addebita alla soc. DERBY CALCIO A CINQUE la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it