COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°11 del 24/09/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA CROCIATI PARMA s.r.l. per presunta irregolarità gara CROCIATI PARMA-BUSSETO del 7.9.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°11 del 24/09/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA CROCIATI PARMA s.r.l. per presunta irregolarità gara CROCIATI PARMA-BUSSETO del 7.9.2003 La CROCIATI PARMA s.r.l. eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file del G.S.BUSSETO, " il calc.FIGONI FRANCESCO, classe 1983, schierato quale fuori quota nell'ultima partita del camp.Juniores Regionale 2002/2003, squalificato per 1 giornata, come a C.U.n. 33 del 2003 "ritenendo che lo stesso debba scontare la giornata di squalifica nella I^ giornata ufficiale di campionato di Eccellenza e non nel campionato Juniores, che è riservato nel campionato 2003/2004, alle annate 1985 e 1986". Chiede "ai sensi dell'art.12 comma 5a, la punizione sportiva della perdita della gara da infliggere alla società G.S.BUSSETO". Controdeduce il G.S.BUSSETO che ritiene "inesatto e scorretto quanto affermato dalla Soc.Crociati Parma che nella stagione sportiva 2003/2004 il campionato Juniores sia riservato ai soli nati negli anni 1984 e 1985, dato che in maniera chiara ed inequivocabile il sopraccitato C.U." ammette la partecipazione di quattro calciatori "fuori quota" in distinta formazione, nati dal 1° gennaio 1983 e, pertanto "ritiene che il calc.FIGONI abbia titolo per partecipare alle gare del campionato Juniores, e proprio in quel campionato andrà a scontare la squalifica, saltando la I^ gara prevista per Sabato 20 settembre". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 33 del C.R.E.R. datato 20.3.2002, in relazione al Campionato Regionale Juniores, fra i giocatori espulsi, il calc.FIGONI FRANCESCO risulta squalificato per una giornata di gara; - preso atto che, come da C.U.n.3 del C.R.E.R. datato 24.7.2003, il Campionato Regionale Juniores 2003/2004 risulta riservato ai giovani nati dall'1 gennaio 1985 in poi, con un massimo di quattro calciatori fuori quota nati dall'1 gennaio 1983; - rilevato che l'art.17 comma 6 del C.G.S. stabilisce "che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive; rilevato altresì che disposizioni della L.N.D. che risalgono al 1995 chiarivano "con riferimento alla posizione del calciatore che debba scontare una giornata di squalifica inflittagli partecipando al campionato Juniores, che se la sanzione non può essere scontata nella stagione in corso, deve essere scontata nella prima gara della nuova stagione sportiva dello stesso campionato Juniores solo se in detta nuova stagione sportiva il calciatore rientra nei limiti di età della categoria, mentre i fuori quota devono scontarla nella prima giornata di campionato in cui gioca la società di appartenenza", come confermato anche da giudizi della C.A.F., chiamata a deliberare sull'argomento; - considerato che il calc.FIGONI non rientra più, per limiti di età, nella categoria Juniores e che la posizione di fuori quota, contrariamente a quanto ritenuto dal G.S.BUSSETO non è uno status del calciatore, in quanto con l'espressione "fuori quota" viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ai campionati giovanili, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l'organizzazione del torneo, che autorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età; - valutato che, in virtù di quanto precede, il calc.FIGONI FRANCESCO ha partecipato, nelle file del G.S.BUSSETO, alla gara di cui all'oggetto(terminata con il risultato : CROCIATI PARMA 0 - BUSSETO 0) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata, non avendo pregio la circostanza addotta dal G.S.BUSSETO che il calc.FIGONI avrebbe scontato la squalifica non partecipando "fuori quota" alla prima partita del campionato Juniores della corrente stagione sportiva; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al G.S.BUSSETO la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara CROCIATI PARMA-BUSSETO del 7.9.2003 ed al calc.FIGONI FRANCESCO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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