COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it COPPA ITALIA PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 22/10/2003 BONDENESE CALCIO – PONTELANGORINO CALCIO

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it COPPA ITALIA PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 22/10/2003 BONDENESE CALCIO - PONTELANGORINO CALCIO Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla soc.PONTELANGORINO, dal quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara per aver la soc.BONDENESE utilizzato nel corso della stessa il calciatore MARCHETTI CLAUDIO, squalificato per una gara effettiva (sanzione comminata con il C.U. nr.7 del 12/09/2002 dal G.S. del CRER) invocandosi la sanzione prevista dalle norme Federali. Rilevato, come si evince dai documenti ufficiali della gara, che alla stessa ha preso parte il calciatore Marchetti Claudio, che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infr.), come si evince dal C.U. nr.7 del 12/09/2002. Ritenuto che tale condotta prevede a carico della soc. Bondenese la sanzione prevista di cui all'art. 12 comma 5) lett.a) C.G.S. P.T.M. delibera: a) di accogliere il reclamo della soc. Pontelangorino; b) di infliggere alla soc.Bondenese la punizione sportiva della perdit a della gara con il seguente punteggio: BONDENESE - PONTELANGORINO 0 - 3 c) di escludere dalla competizione la soc. Bondenese; d) di non addebitare la tassa reclamo alla soc.Pontelangorino. Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari di tesserati per quanto in atti.
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