COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it COPPA ITALIA PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 22/10/2003 BONDENESE CALCIO – PONTELANGORINO CALCIO
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
COPPA ITALIA PRIMA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 22/10/2003 BONDENESE CALCIO - PONTELANGORINO CALCIO
Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo
preannuncio dalla soc.PONTELANGORINO, dal quale si deduce l'irregolare svolgimento della
gara per aver la soc.BONDENESE utilizzato nel corso della stessa il calciatore MARCHETTI
CLAUDIO, squalificato per una gara effettiva (sanzione comminata con il C.U. nr.7 del
12/09/2002 dal G.S. del CRER) invocandosi la sanzione prevista dalle norme Federali.
Rilevato, come si evince dai documenti ufficiali della gara, che alla stessa ha preso
parte il calciatore Marchetti Claudio, che non aveva titolo a parteciparvi in quanto
squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infr.), come si
evince dal C.U. nr.7 del 12/09/2002. Ritenuto che tale condotta prevede a carico della
soc. Bondenese la sanzione prevista di cui all'art. 12 comma 5) lett.a) C.G.S.
P.T.M.
delibera:
a) di accogliere il reclamo della soc. Pontelangorino;
b) di infliggere alla soc.Bondenese la punizione sportiva della perdit
a della gara con il seguente punteggio:
BONDENESE - PONTELANGORINO 0 - 3
c) di escludere dalla competizione la soc. Bondenese;
d) di non addebitare la tassa reclamo alla soc.Pontelangorino.
Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari
di tesserati per quanto in atti.