COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BORGOROSSO avverso squalifica per 3 giornate calc.BALDASSARRE VITANTONIO e PERNA SIMONE e ammenda € 150 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 12 del 16.10.2003 gara VAL LIMENTRA – BORGOROSSO del 12.10.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BORGOROSSO avverso squalifica per 3 giornate calc.BALDASSARRE VITANTONIO e PERNA SIMONE e ammenda € 150 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 12 del 16.10.2003 gara VAL LIMENTRA - BORGOROSSO del 12.10.2003 L'A.S.BORGOROSSO ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti dichiarando che, mentre riconosce le responsabilità del calc.Volpe, "non si comprendono invece le 3 giornate di squalifica inflitte al sig.BALDASSARRE VitoAntonio e PERNA Simone, totalmente estranei ai fatti in quanto si trovavano si vicini al nr.6 avversario, ma lo stavano soccorrendo in quanto sanguinante al naso e di cui hanno anche contenuto un tentativo di reazione, cercando e riuscendo a portarlo via dalla parte del campo dove si stava verificando la rissa" e chiede l'annullamento delle sanzioni. Chiede, inoltre, la riduzione dell'ammenda "in quanto non si riconosce nel comportamento del nostri 2(due) tifosi, la causa scatenante degli incidenti, anzi loro si sono avvicinati ai sostenitori di casa per cercare di ridimensionare l'accaduto e non si capisce come abbia potuto riconoscere i nostri tifosi". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) i calc.BALDASSARRE e PERNA, partecipando ad una rissa che coinvolgeva una decina di calciatori di entrambe le squadre, colpivano due giocatori avversari con un pugno al volto; 2) sostenitori dell'A.S.BORGOROSSO, rivolgevano durante il secondo tempo della gara espressioni offensive all'indirizzo della tifoseria avversaria ed a fine gara, due di tali sostenitori si avvicinavano alla recinzione che separa l'accesso agli spogliatoi e la scuotevano con veemenza, sputavano verso i giocatori locali urlando offese nei confronti degli stessi, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando "in toto" i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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