COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico U.S.AURORA – Campionato di I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico U.S.AURORA - Campionato di I^ categoria Con nota 3.10.2003 il Presidente del C.R.E.R. ha deferito a questa C.D., ai sensi dell'art. 25 del C.G.S., la società sopra indicata perché risponda della violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in ordine alla richiesta di tesseramento del calciatore AHUMADA AYALE J.CARLOS, per aver allegato alla documentazione dichiarazione contenente l'attestazione che il calciatore non era mai stato tesserato in precedenza presso Federazioni Estere, rivelatasi poi non conforme alla realtà, in quanto, per lo stesso calciatore, relativamente a stagioni sportive precedenti, era stato richiesto il "transfert" internazionale alla Federazione Estera di competenza. Regolarmente notificato l' atto di contestazione, l'U.S.AURORA ha controdedotto facendo presente che sottoscrivendo la dichiarazione del calciatore, non aveva fatto altro che confermare quanto il giovane aveva riferito e di essere molto meravigliata che la F.I.G.C. pretenda tale adempimento. La Commissione, - letto il deferimento; - avute presenti le argomentazioni addotte dall'U.S.AURORA che, comunque, non la esimono dalle acclarate responsabilità in ordine a quanto contestatole, con riferimento alla violazione dell'art. 1 comma 1° del C.G.S.; - visto l'art. 13 del succitato C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere all'U.S.AURORA un'ammenda di € 100. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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