COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.REAL BORGO avverso squalifica per 3 giornate calc.PIERMARTINI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 14 del 16.10.2003 gara REAL BORGO – MONTESCUDO del 12.10.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.REAL BORGO avverso squalifica per 3 giornate calc.PIERMARTINI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 14 del 16.10.2003 gara REAL BORGO - MONTESCUDO del 12.10.2003 L'A.C.REAL BORGO ricorre avverso il provvedimento sopra riportato negando che il calc.PIERMARTINI "abbia assolutamente impedito ad alcun giocatore del Montescudo di rientrare negli spogliatoi, o spintonato alcuno dei giocatori del Montescudo, né ha minacciato giocatori del Montescudo". Chiede l'annullamento della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha fornito precisazioni sul comportamento messo in atto, a fine gara, dal calc.PIERMARTINI, precisazioni che permettono di valutare che la sanzione irrogatagli possa essere contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.PIERMARTINI ANDREA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it