COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SABBIONE per presunta irregolarità gara BUGNINA – SABBIONE del 5.10.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SABBIONE per presunta irregolarità gara BUGNINA - SABBIONE del 5.10.2003 L’A.S.SABBIONE eccepisce in ordine alla gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file dell'A.S.BUGNINA, il calc.LETTIERI CARMINE "che lo scorso anno era tesserato con la soc.Salvaterra(2^ cat.Reggio Emilia) con la quale lo scorso Campionato fu squalificato per una giornata nella Coppa Emilia, come da comunicato FIGC Reggio Emilia n.22 del 3.1.2003. Essendo la squadra eliminata, non ha potuto scontarla nella stagione scorsa". "Pertanto il calc.LETTIERI CARMINE ha partecipato alla nostra gara in posizione irregolare e siamo a richiedervi di prendere i provvedimenti disciplinari del caso(vittoria a tavolino a nostro favore)". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 22 del C.P. di Reggio Emilia, datato 3.1.2003, in relazione alla Coppa Emilia II^ categoria, fra i calciatori espulsi, il calc.LETTIERI CARMINE(Salvaterra) risulta squalificato per 1 giornata di gara; - considerato che essendo stata l'A.C.Salvaterra eliminata dalla Coppa Emilia, non è stato possibile scontare la sanzione nella stagione sportiva 2002/2003, e, pertanto, giusto quanto previsto dall'art.17 comma 6 del C.G.S., non prendendo parte l'A.S.BUGNINA ( nuova società di appartenenza ) alla Coppa Emilia, tale sanzione avrebbe dovuto essere scontata dal calc.LETTIERI nella prima partita ufficiale dell' A.S.BUGNINA, cioè campionato, ciò che non è avvenuto; - valutato che, in virtù di quanto precede, il calc.LETTIERI CARMINE ha partecipato, nelle file dell'A.S.BUGNINA, alla gara di cui all'oggetto(terminata con il risultato : BUGNINA 2 - SABBIONE 0) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all'A.S.BUGNINA la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara BUGNINA - SABBIONE del 5.10.2003 ed al calc.LETTIERI CARMINE 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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