COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 05/11/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FIUMANESE avverso squalifica per 5 giornate calc.VALLICELLI FRANCESCO e inibizione al 31.1.2004 dir.add.arb.BARAVELLI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 12 del 22.10.2003 gara FIUMANESE – CAVA del 19.10.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°17 del 05/11/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FIUMANESE
avverso squalifica per 5 giornate calc.VALLICELLI FRANCESCO e inibizione al 31.1.2004
dir.add.arb.BARAVELLI FABIO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 12 del 22.10.2003
gara FIUMANESE - CAVA del 19.10.2003
L'A.S.FIUMANESE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti affermando che : 1) dopo che
il calc.VALLICELLI era rimasto vittima di un infortunio, veniva soccorso e l'arbitro cercava di minimizzare
l'accaduto. Il giocatore, ritenendosi sfottuto, rivolgeva all'arbitro parole offensive. " L'incolumità dell'arbitro non
è mai stata in discussione ed un dirigente ha allontanato il calc.VALLICELLI solo al fine che questi
interrompesse le offese. La rabbia per il gol, il dolore per il colpo subito, l'aver frainteso la frase dell'arbitro
hanno portato il VALLICELLI a questa reazione verbale che riteniamo grave ma non in queste proporzioni"; 2)
il dir.add.arb.BARAVELLI rivolgeva all'arbitro frasi offensive solo quando questi era già all'interno dello
spogliatoio chiuso a chiave ed all'uscita dell'arbitro dallo spogliatoio non gli rivolgeva nessun tipo di parola.
Chiede una riduzione delle sanzioni,
La Commissione,
- premesso che non è stato possibile ascoltare l'A.S.FIUMANESE in quanto rappresentata da
un dirigente inibito;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
ribadito che : 1) il calc.VALLICELLI, dopo le offese rivoltegli, lo ha minacciato con il braccio alzato e la mano
aperta, quando si trovava a circa mt. 1,50 di distanza, trattenuto da un dirigente; 2) il dir.add.arb.BARAVELLI,
al termine della gara, gli ha rivolto offese mentre si trovavano faccia a faccia, reiterandole, con minacce,
quando era già entrato nello spogliatoio;
- ritenuto che il comportamento tenuto dal dir.add.arb.BARAVELLI possa essere punito con
una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 22.12.2003 l'inibizione del dir.add.arb.BARAVELLI FABIO, ferma restando la
squalifica per 5 giornate del calc.VALLICELLI FRANCESCO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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