COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 05/11/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CUSERCOLESE avverso squalifica per 3 giornate calc.VALBRUCCIOLI EMANUELE, per 4 giornate calc.ZOLI ALESSANDRO ed al 26.11.2003 all.LUCCHI ALEX delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2003 gara CUSERCOLESE – FUSIGNANO del 19.10.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°17 del 05/11/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CUSERCOLESE
avverso squalifica per 3 giornate calc.VALBRUCCIOLI EMANUELE, per 4 giornate
calc.ZOLI ALESSANDRO ed al 26.11.2003 all.LUCCHI ALEX
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2003
gara CUSERCOLESE - FUSIGNANO del 19.10.2003
L'A.S.CUSERCOLESE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i provvedimenti
sopra indicati facendo presente che : 1) il calc.VALBRUCCIOLI non ha mai protestato ed offeso l'arbitro che è
certamente incorso in uno scambio di persona; 2) il calc.ZOLI "ha si reagito ad un fallo subito, ma non è affatto
vero che il ZOLI offendeva la terna arbitrale e, soprattutto, non è vero che dagli spogliatoi offendeva l'arbitro
ed i suoi assistenti ed incitava i compagni al gioco violento"; 3) l'all.LUCCHI, una volta allontanato dal terreno
di gioco si portava in tribuna, ma senza offendere nessuno, tantomeno l'arbitro o insultare i giocatori della
squadra avversaria". Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che : 1) l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto
originario, ha precisato che il calc.VALBRUCCIOLI , a fine gara, gli rivolgeva una frase offensiva e che l'all.
LUCCHI, allontanato per proteste, una volta uscito dal campo si posizionava nella parte delle vecchie tribune
e, sino al termine della gara, offendeva l'arbitro ed i giocatori avversari; 2) che l'assistente che ebbe a rilevare
l'infrazione ha ribadito che il calc.ZOLI, capitano dell'A.S.CUSERCOLESE, espulso per atto di violenza nei
confronti di un calciatore avversario, nel lasciare il terreno di gioco, passandogli accanto offendeva la terna
arbitrale e, fatti due passi, invitava i suoi compagni al gioco violento;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.VALBRUCCIOLI possa essere punito
con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.VALBRUCCIOLI EMANUELE e di
confermare le squalifiche per 4 giornate del calc.ZOLI ALESSANDRO ed al 26.11.2003 dell'all.LUCCHI
ALEX.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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