COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 25/10/2003 ARCETANA – CROCIATI PARMA S.R.L.
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 25/10/2003 ARCETANA - CROCIATI PARMA S.R.L.
Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°17 del 05/11/2003 e
la sospensione cautelare a suo tempo comminata: letto il rapporto dell'Arbitro e relativo
supplemento rilasciato in questa sede;
rileva quanto segue:
Al 25' del secondo tempo l'Arbitro espelleva i calciatori, CALABRETTA GIUSEPPE
Soc. Arcetana e ASSOUSE ISAAC BERTRAND Soc.Crociati Parma (sanzionati con il C.U. n°17
del 05/11/03) per reciproche scorrettezze, gli stessi si avvicinavano verso gli
spogliatoi, e giunti nei pressi dello stesso ed al di fuori del terreno di gioco,
venivano nuovamente a diverbio.
Successivamente interveniva un addetto alla F.P.S. che cercava di dividerli ma
veniva spintonato. Che quattro calciatori di entrambe le Soc. si recavano nella zona dove
avveniva il diverbio disinteressandosi del gioco, cercando di dividerli. Che
l'Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare non riuscendo ad identificare
alcun calciatore. Che un sostenitore della Soc.Arcetana entrava indebitamente nello
spazio destinato all'area spogliatoio dirigendosi verso il capannello dove si
spintonavano reciprocamente senza usare mai violenza. Attesi cinque minuti circa nella
speranza di poter riprendere il gioco onde completare la gara l'Arbitro preso atto della
situazione ambientale, decideva di sospendere la gara al 25' del secondo tempo
comunicandolo ai Dirigenti di entrambe le squadre.
Osserva questo G.S.:
Perchè le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro
svolgimento, a causa di violenza o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o
tesserati o degli spettatori) è necessario che questi eventi abbiano posto in serio
pericolo l'incolumità degli Ufficiali di Gara; ed occorre altresì, che l'Arbitro non sia
stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l'impossibilità di
giungere alla conclusione "fisiologica" della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i
mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatasi nel corso della gara in
epigrafe e le circostanze descritte dall'Arbitro nel rapporto e nel supplemento,
evidenziano sulla base della Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi la
fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della
gara. Gli atti ufficiali (referto e supplemento) affermano inequivocabilmente che in
effetti l'Arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all'art. 64 n°1 NOIF. Ai sensi
dell'art.12 comma 4) C.G.S. comunque spetta agli organi Giustizia Sportiva stabilire se
ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara e possono
giustificare l'adozione di un provvedimento eccezionale, quale quello della sospensione
della gara; nei confronti del Direttore di Gara non vi è stato nessun tentativo di
minacce ne tanto meno alcun attacco verbale, lo stesso Direttore di Gara afferma che il
diverbio è stato un episodio isolato durato,10/15 , minuti circa. In estrema sintesi
l'Arbitro non ha fatto uso di tutti i mezzi a sua disposizione per riportare l'ordine,
quali ad esempio:chiamare i Capitani delle rispettive squadre per avvisarle, con
fermezza, che il provvedimento di sospensione della gara sarebbe stato adottato qualora
le intemperanze fossero proseguite; ammonire ed espellere i calciatori;allontanamento dal
campo dei dirigenti. Pertanto, non avendo il Direttore di Gara posto in essere i
tentativi necessari per riportare l'ordine per proseguire la gara ritenuto che nella
fattispecie ricorrano gli estremi di cui l'art.12 comma 4) lett.c) C.G.S.
P.T.M. delibera:
la ripetizione della gara, demandando al Presidente del C.R.E.R. per gli
adempimenti di sua competenza.