COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SIRO CALCETTO avverso squalifica al 22.1.2004 all.FONTANA FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2003 gara SIRO CALCETTO – AL TRAVACON del 18.10.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SIRO CALCETTO avverso squalifica al 22.1.2004 all.FONTANA FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2003 gara SIRO CALCETTO - AL TRAVACON del 18.10.2003 L'A.S.SIRO CALCETTO ricorre avverso il provvedimento di cui a margine affermando che "il sig.FONTANA FRANCESCO è intervenuto per sedare una lite nata fra i giocatori Errico Emilio(Siro) e D'Amato Vincenzo(Al Travacon) che erano venuti alle mani; nel frattempo la lite si era estesa ad altri appartenenti alle due squadre ed in particolare al tesserato Fontana Giuseppe(Siro), di cui si allega dichiarazione, al quale vanno addebitati i fatti per cui è stata inflitta la squalifica all'allenatore". Allegando anche una dichiarazione del calc.Cabri, capitano dell'A.S.SIRO CALCETTO, chiede la totale revisione della decisione del G.S. La Commissione, - premesso che le due dichiarazioni trasmesse non vengono esaminate in quanto mezzi di prova non previsti dall'art.31 lett.A) del C.G.S.; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimento, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che l'all.FONTANA, entrato sul terreno di gioco mentre l'arbitro cercava di sedare un acceso diverbio fra alcuni giocatori delle due squadre, a non più di due metri di distanza, prendeva per il collo un giocatore avversario, colpendolo con pugni al volto e buttandolo a terra, menando pugni e spintoni verso chi gli si trovava attorno, finchè non interveniva un appartenente alla Polizia che aiutava l'arbitro ad allontanare dal terreno di gioco l'all.FONTANA e due calciatori cui precedentemente aveva comunicato il provvedimento di espulsione, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 22.1.2004 dell'all.FONTANA FRANCESCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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