COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SAN MICHELESE avverso squalifica al 31.1.2004 calc.CASOLARI CLAUDIO e RAZZANO ANTONIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2003 gara FABBRICO – SAN MICHELESE del 19.10.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SAN MICHELESE avverso squalifica al 31.1.2004 calc.CASOLARI CLAUDIO e RAZZANO ANTONIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2003 gara FABBRICO - SAN MICHELESE del 19.10.2003 L'A.C.SAN MICHELESE, della quale è stato sentito un dirigente assistito da persona di fiducia, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti affermando che i calc.CASOLARI e RAZZANO non hanno spinto con le mani l'arbitro, facendolo cadere a terra. In occasione di una azione di gioco, per la mancata concessione di un presunto calcio di rigore, alcuni giocatori dell'A.C.SAN MICHELESE si dirigevano istintivamente verso l'arbitro per chiedere spiegazioni. Il direttore di gara, dopo aver fatto qualche passo, si arrestava e ciò faceva si che "ormai in corsa, due dei calciatori già indirizzatisi verso l'arbitro si scontrassero quasi simultaneamente con lo stesso, senza per altro procurare la caduta a terra e il direttore di gara, pur essendo stato urtato del tutto casualmente nella concitazione del momento, riteneva di espellere i due calciatori dell'A.C.SAN MICHELESE, verosimilmente interpretando lo scontro come volontaria conseguenza delle proteste rivoltegli. Ciò comprensibilmente alimentava anziché placare le doglianze della squadra ospite, si che il portiere della stessa vi partecipava determinando l'arbitro alla sua espulsione dal campo di gioco". Questo ultimo giocatore, che non era fra quelli che casualmente si erano scontrati con l'arbitro è il calc.RAZZANO. La dinamica di quanto è accaduto è ben ricostruita da una ripresa televisiva della partita e, per maggiore documentazione, allega, perché sia esaminata, ai sensi dell'art.31 lett.A/4 del C.G.S. una video cassetta. La Commissione, - premesso che non viene presa visione della video cassetta in quanto l'art.31 lett.A) comma a4) che prevede che, in relazione a provvedimenti disciplinari a carico di tesserati per condotta violenta "le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova della simulazione eventualmente commessa da altri tesserati" , non è applicabile al presente caso perché : 1) non si applica quando è interessato l'arbitro; 2) il video, anonimo, non offre "piena garanzia tecnica e documentale"; 3) non si tratta di condotta violenta; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha fornito precisazioni che consentono di valutare che i comportamenti assunti dai calc.CASOLARI e RAZZANO, che in occasione di una generale protesta per la mancata concessione di un calcio di rigore, spingevano con la mani al petto l'arbitro, possano essere puniti con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 22.12.2003 la squalifica dei calc.CASOLARI CLAUDIO e RAZZANO ANTONIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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