COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 26/11/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA MARINA LAVEZZOLA F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.BASTI ANTONIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 12.11.2003 gara MARINA LAVEZZOLA – MASI TORELLO del 9.11.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 26/11/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA MARINA LAVEZZOLA F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.BASTI ANTONIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 12.11.2003 gara MARINA LAVEZZOLA - MASI TORELLO del 9.11.2003 Il MARINA LAVEZZOLA F.C. ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che "il calc.BASTI non ha offeso l'assistente, bensì ha risposto alla panchina avversaria, la quale lo aveva invitato a tacere a seguito della concessione da parte del Direttore di gara di un calcio di rigore al Masi Torello. Una volta fallito il calcio di rigore, il calc.BASTI esultava e invitava la panchina avversaria a tacere a seguito dell'errore, non vi era quindi alcuna intenzione di offendere in qualsiasi modo l'Assistente, il quale ha equivocato circa l'intenzione dello stesso calciatore". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.BASTI, espulso per offese ad un avversario, nel lasciare il terreno di gioco, rivolgeva una espressione irriguardosa ad un assistente; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.BASTI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.BASTI ANTONIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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