COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 26/11/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA PIANORESE CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.GROSSO PASQUALE, GIORGI GIANLUCA e MENGHINI MATTIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 12.11.2003 gara PIANORESE – VIGARANESE del 9.11.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 26/11/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA PIANORESE CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.GROSSO PASQUALE, GIORGI GIANLUCA e MENGHINI MATTIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 12.11.2003 gara PIANORESE - VIGARANESE del 9.11.2003 La PIANORESE CALCIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc.GROSSO "al termine di una azione di gioco incoraggiava i propri compagni di squadra battendo loro le mani. Il direttore di gara che si trovava anche distante dal giocatore espelleva lo stesso. E' vero che il ns.tesserato aveva una reazione nervosa dopo la decisione presa dall'arbitro, calciando la rete di recinzione, non la panchina, e calciando ripetutamente per terra. Reazione che noi riteniamo anche comprensibile e giustificabile per l'ingiustizia subita"; 2) "i giocatori GIORGI e MENGHINI, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, vedendo il Direttore di gara alle spalle, a voce alta perché l'arbitro sentisse, parlando fra di loro, si auspicavano la presenza di un commissario degli arbitri, perché una volta tanto ritenevano giusto che anche gli arbitri stessi venissero giudicati per il loro operato". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc.GROSSO, espulso per averle battuto ironicamente le mani, accompagnando il gesto con frasi offensive che, per il loro contenuto specifico, non potevano essere rivolte ad altri calciatori, all'uscita dal terreno di gioco prendeva a calci la panchina, la recinzione e quant'altro era nelle sue vicinanze; 2) i calc.GIORGI e MENGHINI, al termine della gara, nell'avviarsi agli spogliatoi, circa 2 metri avanti a lei, pronunciavano frasi offensive ed espressioni scurrili nei suoi confronti, perfettamente percepite, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando "in toto" i provvedimenti reclamati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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