COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 03/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S. PONTICELLA IDICE avverso squalifica per 3 giornate calc.CUDA ROCCO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 20.11.2003 gara VILLANOVA – PONTICELLA del 16.11.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°21 del 03/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S. PONTICELLA IDICE
avverso squalifica per 3 giornate calc.CUDA ROCCO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 20.11.2003
gara VILLANOVA - PONTICELLA del 16.11.2003
L'A.S.PONTICELLA IDICE ricorre avverso il sopra riportato provvedimento affermando che il
calc.CUDA, insieme ad un avversario, sono stati espulsi dall'arbitro avendoli visti a terra e notato l'avversità fra
i due. "I calciatori, sorpresi, riprendevano nell'andar via a dirsene quattro, senza mai venire a contatto e
risolvendo a fine gara la vicenda con assoluta calma". Ritenendo eccessiva la sanzione, chiede una riduzione
della stessa.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.CUDA, espulso per aver reagito
con offese ad una spinta e ad offese rivoltegli da un avversario, nell'abbandonare il terreno di gioco riprendeva
il diverbio e veniva allontanato da componenti della panchina;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.CUDA possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.CUDA ROCCO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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