COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 03/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S. PONTICELLA IDICE avverso squalifica per 3 giornate calc.CUDA ROCCO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 20.11.2003 gara VILLANOVA – PONTICELLA del 16.11.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 03/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S. PONTICELLA IDICE avverso squalifica per 3 giornate calc.CUDA ROCCO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 20.11.2003 gara VILLANOVA - PONTICELLA del 16.11.2003 L'A.S.PONTICELLA IDICE ricorre avverso il sopra riportato provvedimento affermando che il calc.CUDA, insieme ad un avversario, sono stati espulsi dall'arbitro avendoli visti a terra e notato l'avversità fra i due. "I calciatori, sorpresi, riprendevano nell'andar via a dirsene quattro, senza mai venire a contatto e risolvendo a fine gara la vicenda con assoluta calma". Ritenendo eccessiva la sanzione, chiede una riduzione della stessa. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.CUDA, espulso per aver reagito con offese ad una spinta e ad offese rivoltegli da un avversario, nell'abbandonare il terreno di gioco riprendeva il diverbio e veniva allontanato da componenti della panchina; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.CUDA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.CUDA ROCCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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