COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA ASS.POL.MONTERENZIO avverso squalifica per 3 giornate calc.GHINI MASSIMO, inibizione al 25.2.2004 mass.SERMENGHI STEFANO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 27.11.2003 gara PONTICELLA IDICE – MONTERENZIO del 23.11.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA ASS.POL.MONTERENZIO
avverso squalifica per 3 giornate calc.GHINI MASSIMO, inibizione al 25.2.2004
mass.SERMENGHI STEFANO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 27.11.2003
gara PONTICELLA IDICE - MONTERENZIO del 23.11.2003
L'ASS.POL.MONTERENZIO ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati facendo presente : 1)
l'impossibilità da parte del calc.GHINI di avere offeso l'arbitro "poiché al momento dell'accaduto era all'interno
degli spogliatoi, perché espulso per somma di ammonizioni"; 2) il mass.SERMENGHI non ha proferito offese
verso il direttore di gara ed al termine della gara "non ha assolutamente cercato lo scontro fisico con il
Direttore di gara, ma bensì è intervenuto nel tentativo di ripristinare l'ordine tra i calciatori che lo contestavano,
ed anche in questo caso non sono state proferite frasi offensive e parole ingiuriose"; 3) poiché la società
ospitante non aveva provveduto correttamente alle disposizioni in merito all'ordine pubblico lasciando aperti 3
cancelli, si ritiene che i tifosi siano entrati dalle porte direttamente e non tentando di scavalcare la recinzione.
Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, confermando integralmente il referto originario, ha precisato : 1) di
non avere dubbi sulla identificazione del calc.GHINI che, a fine gara, gli rivolgeva frasi offensive; 2) il
mass.SERMENGHI, allontanato nel corso dell'incontro per offese rivoltegli, a fine gara cercava di
avvicinarglisi, giungendo sino a circa 1 metro di distanza, reiterando le offese; 3) che i sostenitori
dell'ASS.POL.MONTERENZIO non sono entrati nel recinto spogliatoi, ma, indirizzandogli offese, cercavano di
arrampicarsi sulla rete di recinzione del campo, venendo poi dissuasi da un dirigente e da alcuni giocatori
della squadra ospitante;
- ritenuto che il comportamento del mass.SERMENGHI possa essere punito con una sanzione
più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 31.1.2004 l'inibizione del mass.SERMENGHI STEFANO e di confermare gli
altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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