COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA ASS.POL.MONTERENZIO avverso squalifica per 3 giornate calc.GHINI MASSIMO, inibizione al 25.2.2004 mass.SERMENGHI STEFANO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 27.11.2003 gara PONTICELLA IDICE – MONTERENZIO del 23.11.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA ASS.POL.MONTERENZIO avverso squalifica per 3 giornate calc.GHINI MASSIMO, inibizione al 25.2.2004 mass.SERMENGHI STEFANO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 27.11.2003 gara PONTICELLA IDICE - MONTERENZIO del 23.11.2003 L'ASS.POL.MONTERENZIO ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati facendo presente : 1) l'impossibilità da parte del calc.GHINI di avere offeso l'arbitro "poiché al momento dell'accaduto era all'interno degli spogliatoi, perché espulso per somma di ammonizioni"; 2) il mass.SERMENGHI non ha proferito offese verso il direttore di gara ed al termine della gara "non ha assolutamente cercato lo scontro fisico con il Direttore di gara, ma bensì è intervenuto nel tentativo di ripristinare l'ordine tra i calciatori che lo contestavano, ed anche in questo caso non sono state proferite frasi offensive e parole ingiuriose"; 3) poiché la società ospitante non aveva provveduto correttamente alle disposizioni in merito all'ordine pubblico lasciando aperti 3 cancelli, si ritiene che i tifosi siano entrati dalle porte direttamente e non tentando di scavalcare la recinzione. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, confermando integralmente il referto originario, ha precisato : 1) di non avere dubbi sulla identificazione del calc.GHINI che, a fine gara, gli rivolgeva frasi offensive; 2) il mass.SERMENGHI, allontanato nel corso dell'incontro per offese rivoltegli, a fine gara cercava di avvicinarglisi, giungendo sino a circa 1 metro di distanza, reiterando le offese; 3) che i sostenitori dell'ASS.POL.MONTERENZIO non sono entrati nel recinto spogliatoi, ma, indirizzandogli offese, cercavano di arrampicarsi sulla rete di recinzione del campo, venendo poi dissuasi da un dirigente e da alcuni giocatori della squadra ospitante; - ritenuto che il comportamento del mass.SERMENGHI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.1.2004 l'inibizione del mass.SERMENGHI STEFANO e di confermare gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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