COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C .VIGOLO MARCHESE avverso squalifica al 16.11.2004 all.POGGIOLI PIER LUIGI, inibizione al 31.12.2003 dir.add.arb.CORCAGNANI GIORGIO e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 19.11.2003 gara FOLGORE – VIGOLO MARCHESE del 16.11.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.C .VIGOLO MARCHESE
avverso squalifica al 16.11.2004 all.POGGIOLI PIER LUIGI, inibizione al 31.12.2003
dir.add.arb.CORCAGNANI GIORGIO e perdita gara
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 19.11.2003
gara FOLGORE - VIGOLO MARCHESE del 16.11.2003
Il reclamo proposto da A.C.VIGOLO MARCHESE, risultando sottoscritto da dirigente inibito ai
sensi dell'art.14 lett.e) del C.G.S. (Inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a
ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale
rapporto di lavoro) non può essere preso in esame per la parte riguardante per la squalifica dell'all.POGGIOLI
e per la perdita della gara, parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile. Può invece essere
esaminato per la parte riguardante lo stesso sottoscrittore.
Circa il dir.add.arb.CORCAGNANI, che è stato anche sentito di persona, si afferma che : 1)
all'intervallo gli viene comunicato dall'arbitro che un calciatore del Vigolo Marchese non avrebbe dovuto
scendere in campo nel secondo tempo, essendo stato espulso; 2) il dirigente ne dava comunicazione
all'interessato e viene messo al corrente di una minaccia rivolta dall'arbitro al predetto calciatore e per averne
conferma ritorna allo spogliatoio dell'arbitro che lo invita a dimenticare quanto avvenuto, che anche lui avrebbe
fatto la stessa cosa; 3) a questo punto "appurato che lo stato dell'arbitro non era di garanzia per il prosieguo
dell'incontro, il dir.add.arb.CORCAGNANI chiedeva all'arbitro la sospensione dell’incontro e la chiamata delle
forze dell'ordine, senza proferire alcun insulto o minaccia"; 4) l'arbitro sospendeva l'incontro ed il dirigente si
recava nuovamente nello spogliatoio dell'arbitro per informarlo che "avrebbe valutato la possibilità idi rivolgersi
alle Autorità Competenti per segnalare le minacce e ingiurie ricevute dallo stesso Direttore di Gara e quanto
verificatosi". Chiede l'annullamento della inibizione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il dir.add.arb.CORCAGNANI, a
fine gara, entrato nello spogliatoio gli rivolgeva offese, paventando l'eventualità di rivolgersi agli organi della
F.I.G.C. per segnalare l'accaduto;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal dir.add.arb.CORCAGNANI possa essere
punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 13.12.2003 l'inibizione del dir.add.arb.CORCAGNANI GIORGIO, fermi
restando gli altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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