COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°23 del 17/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE REG.LE C1 gara del 6/12/2003 SIMEC EAGLES – BRESCELLO CALCIO A 5
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°23 del 17/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE REG.LE C1
gara del 6/12/2003 SIMEC EAGLES - BRESCELLO CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U.n. 22 del 10.12.2003,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla soc.
BRESCELLO con il quale lamenta l'irregolare svolgimento della gara per aver la soc.
SIMEC EAGLES violato la disposizione inerente la presenza in distinta dei calciatori nati
1/1/80 in poi (numero 1) e 1/1/81 (numero 2) come da C.U. n. 47 del 26.06.03 del CRER,
chiede pertanto l'applicazione dell'art 12 comma 5 c.g.s. Rilevato che la soc. SIMEC
EAGLES e' venuta meno alla disposizione pubblicata sul c.u. n. 47 del 26.06.2003 del CRER
considerato che la palese violazione della disposizione comporta l'applicazione della
sanzione della perdita della gara.
P.T.M.
Delibera:
- di accogliere il reclamo;
- di comminare alla soc. SIMEC EAGLES la sanzione sportiva della perdita della gara
con il risultato: SIMEC EAGLES – BRESCELLO 0-6
Di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Brescello.