COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°23 del 17/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SANTA SOFIA avverso squalifica per 3 giornate calc.BERTINI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2003 gara MARIGNANO CALCIO – SANTA SOFIA del 30.11.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°23 del 17/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SANTA SOFIA
avverso squalifica per 3 giornate calc.BERTINI STEFANO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2003
gara MARIGNANO CALCIO - SANTA SOFIA del 30.11.2003
L'A.C.SANTA SOFIA ricorre avverso il sopra riportato provvedimento mettendo in evidenza che quando il
Direttore di gara ha deciso di espellerlo a seguito di un fallo di gioco come ultimo uomo, il calc.BERTINI "non volle
protestare od offenderlo, ma solo far presente(anche se ammette un po' di irruenza non giustificata, ma fomentata dalla
convinzione di essere punito ingiustament), che secondo lui l'attaccante aveva simulato il fallo in quanto stava strizzando
l'occhio ad un compagno di squadra, come a significare che aveva tratto in inganno il Direttore di gara". Chiede una
riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.BERTINI , espulso per aver
sgambettato un calciatore avversario in possesso del pallone e lanciato a rete, interrompendo così una chiara occasione
da gol, dopo la comunicazione del provvedimento, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e scurrili, venendo poi
allontanato da compagni di squadra,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.BERTINI STEFANO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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