COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°7 del 27/08/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Coppa EMILIA PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 31/ 8/03 S.ANTONIO CALCIO – CASTEL GUELFO
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°7 del 27/08/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
Coppa EMILIA PRIMA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 31/ 8/03 S.ANTONIO CALCIO - CASTEL GUELFO
Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della soc. S:ANTONIO con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara per aver la soc. CASTELGUELFO utilizzato nel corso della stessa il calciatore FIORENTINI LUCA squalificato per una gara effettiva (Sanzione comminata con il C.U. n. 7 del 12.09.2002 dal G.S. del CRER) invocandosi la sanzione prevista dalle norme federali. Rilevato come si evince dai documenti ufficiali della gara che alla stessa ha preso parte il calciatore FIORENTINI LUCA, che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara effettiva come si evince dal C.U. n. 7 del 12.09.2002. Ritenuto che tale condotta preveda a carico della soc. CASTELGUELFO la sanzione prevista di cui all'art. 12 comma 5) lettera a) del c.g.s.
P.Q.M. delibera
a) Di accogliere il reclamo della soc. S:ANTONIO
b) di infliggere alla soc. CASTELGUELFO la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:
S.ANTONIO - CASTELGUELFO 3-0
c) di escludere dalla competizione la soc. CASTELGUELFO
d) di non addebitare la tassa reclamo alla soc. S.ANTONIO.
Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.