COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°7 del 27/08/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Coppa Italia PROMOZIONE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 31/ 8/ 3 VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA – SERRAMAZZONI
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°7 del 27/08/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
Coppa Italia PROMOZIONE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 31/ 8/ 3 VIRTUS ROTEGLIA CAVOLA - SERRAMAZZONI
Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla soc. VIRTUS ROTEGLIA con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara per aver la soc. SERRAMAZZONI utilizzato nel corso della stessa il calciatore BAISI NICOLA squalificato per una gara effettiva (Sanzione comminata con il C.U. n. 21 del 19.12.2002 dal G.S. del CRER) invocandosi la sanzione prevista dalle norme federali. Rilevato come si evince dai documenti ufficiali della gara che alla stessa ha preso parte il calciatore BAISI NICOLA che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara effettiva come si evince dal C.U. n. 21 del 19.12.2002. Ritenuto che tale condotta preveda a carico della soc. SERRAMAZZONI la sanzione prevista di cui all'art. 12 comma 5) lettera a) del c.g.s.
P.T.M. delibera:
a) Di accogliere il reclamo della soc. VIRTUS ROTEGLIA;
b) di infliggere alla soc. SERRAMAZZONI la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:
VIRTUS ROTEGLIA - SERRAMAZZONI 3-0
c) di escludere dalla competizione la soc. SERRAMAZZONI;
d) di non addebitare la tassa reclamo alla soc. VIRTUS ROTEGLIA.
Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.