COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO A CINQUE – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°36 bis del 21/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VIGARANESE Per presunta irregolarità gara VIGARANESE-LOKOMOTIV dell’11.2.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CALCIO A CINQUE - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°36 bis del 21/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VIGARANESE
Per presunta irregolarità
gara VIGARANESE-LOKOMOTIV dell'11.2.2002
Il reclamo di cui all'oggetto non può essere preso in esame perché sottoscritto da persona che non risulta avere la rappresentanza sociale della società ricorrente né, per quanto si evince dalla documentazione agli atti, essere stato a ciò facoltizzato, dal che ne conseguiva la giuridica inesistenza dell'atto. Inoltre la S.S.VIGARANESE, nonostante richiamo telegrafico, non ha provveduto a versare la tassa reclamo o, quanto meno, ad autorizzare l'eventuale addebito nel deposito cauzionale in essere. La Commissione, conseguentemente, visto anche l' art.29 comma 9 del C.G.S., dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla S.S.VIGARANESE e dispone per l'addebito d'ufficio della tassa, non versata.
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