COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO A CINQUE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°17 del 21/11/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA AL TRAVACON CALCIO A 5 avverso squalifica per 4 giornate calc.MAESTRI MARCELLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 7.11.2002 gara RIONE DOZZA 1-AL TRAVACON del 2.11.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CALCIO A CINQUE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°17 del 21/11/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA AL TRAVACON CALCIO A 5 avverso squalifica per 4 giornate calc.MAESTRI MARCELLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 7.11.2002 gara RIONE DOZZA 1-AL TRAVACON del 2.11.2002 AL TRAVACON CALCIO A 5 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che "non si intende contestare la motivazione dell'espulsione che risponde ai fatti, anche se nella forma e non nella sostanza(essendo stato più un tentativo di reazione che non una effettiva aggressione) e quindi corretta, ma si respinge totalmente la versione che il giocatore abbia offeso l'arbitro". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.MAESTRI, capitano de AL TRAVACON, durante una azione di gioco, usava violenza nei confronti di un calciatore avversario e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, rivolgeva all'arbitro un epiteto offensivo; - valutato che il comportamento tenuto in atto dal calc.MAESTRI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.MAESTRI MARCELLO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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