COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO A CINQUE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°38bis del 24/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CORREGGESE avverso squalifica per 4 giornate calc.VIANA SILVA JOHNISON delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 10.4.2003 gara BAGNOLESE-CORREGGESE del 5.4.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CALCIO A CINQUE - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°38bis del 24/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CORREGGESE
avverso squalifica per 4 giornate calc.VIANA SILVA JOHNISON
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 10.4.2003
gara BAGNOLESE-CORREGGESE del 5.4.2003
L'A.C.CORREGGESE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che
il calc.VIANA SILVA "non entrava indebitamente sul terreno di gioco perché in quel momento lui era in
campo" e che non spingeva l'arbitro, facendolo indietreggiare, ma poggiava la mano sul braccio, cercando di
attirare la sua attenzione e, a conforto del suo asserto, invia "un video girato da un operatore professionista"
perché sia esaminato. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che l'art.31 lett.A) comma a4) prevede che, in relazione a provvedimenti disciplinari
a carico di tesserati per condotta violenta "le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena
garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso
l'infrazione. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova della simulazione
eventualmente commessa da altri tesserati" , non è applicabile al presente caso perché : 1) il video, anonimo,
non offre "piena garanzia tecnica e documentale"; 2) perché non si applica quando è interessato l'arbitro ed
inoltre non si tratta di condotta violenta;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto
originario, ha precisato che, allorquando il calc.VIANA SILVA è entrato in campo, a gioco fermo, protestando
vivacemente e spingendolo con una "manata" ad una spalla che lo faceva indietreggiare, indossava al
"pettorina verde" dei calciatori in panchina, che si toglieva subito dopo,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.VIANA SILVA
JOHNISON.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata
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