COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO A CINQUE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°46 del 19/06/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LAS PALMAS F.C. avverso ammenda di € 103 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 44 del 29.5.2003 gara OZZANO TOLARA-LAS PALMAS del 19.5.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CALCIO A CINQUE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°46 del 19/06/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LAS PALMAS F.C. avverso ammenda di € 103 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 44 del 29.5.2003 gara OZZANO TOLARA-LAS PALMAS del 19.5.2003 L'A.S.LAS PALMAS F.C., erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) la squadra si è comunque presentata anche se alle ore 21,15, quando ormai l'arbitro era ormai partito; 2) che è stato impiegato molto tempo per trovare il campo di gioco; 3) che l'orario di gioco era stato variato in un vecchio comunicato all'inizio di stagione e che purtroppo era sfuggito. Chiede l'annullamento della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'ammenda per rinuncia, in questo caso seconda, discende, con la perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica, da precise norme regolamentari, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l'ammenda di € 103 a carico dell'A.S.LAS PALMAS F.C. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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