COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO FEMMINILE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VIGARANESE CALCIO per presunta irregolarità gara S.ZACCARIA-VIGARANESE del 23.2.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CALCIO FEMMINILE - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 20/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VIGARANESE CALCIO
per presunta irregolarità
gara S.ZACCARIA-VIGARANESE del 23.2.2003
Il reclamo proposto dalla S.S.VIGARANESE CALCIO non può essere preso in esame in quanto la
comunicazione alla controparte, di cui all’art.29 comma 5 del C.G.S., risulta inoltrata ad un indirizzo diverso da
quello ufficiale pubblicato sull’annuario delle società per la stagione sportiva 2002/2003 edito dal C.R.E.R. ed
inviato, a suo tempo, a tutte le società affiliate. Per tale motivo, richiamandosi al comma 9 del sopra citato
articolo, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla S.S.VIGARANESE CALCIO e
dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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