COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato CALCIO A CINQUE Serie C2- 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°11 del 10/10/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 28/ 9/2002 CORTICELLA S.R.L. – ROLANDO II PALLAVICINO
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato CALCIO A CINQUE Serie C2- 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°11 del 10/10/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 28/ 9/2002 CORTICELLA S.R.L. - ROLANDO II PALLAVICINO
Il GIUDICE SPORTIVO sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 10 del 03/10/2002 esaminato il reclamo a seguito di tempestivo
preannuncio della soc. ROLANDO II PALLAVICINO con la quale chiede l'applicazione dell'art. 55 N.O.I.F. invocando la
causa di forza maggiore per non aver potuto raggiungere la localita' ove doveva disputarsi la gara; che a sostegno della
richiesta allegava l'attestazione rilasciata dalla soc. AUTOSTRADE spa Punto Blu di Reggio Emilia dove dichiarava "Traffico
bloccato in direzione Nord e Sud delle corsie per incidente" cio' premesso il G.S. delibera: di accogliere il reclamo proposto
dalla soc. ROLANDO II PALLAVICINO,e di demandare al Presidente del C.R.E.R., per quanto di sua competenza, in ordine
al recupero della gara.
gara del 28/ 9/2002 SALETTA - CALCETTO CINQUE PINI
Il GIUDICE SPORTIVO sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 10 del 03/10/2002; Letto il rapporto dell'Arbitro osserva: La gara
in oggetto non si e' disputata perche' la soc. CALCETTO CINQUE PINI e' giunta al campo oltre l'orario di inizio della gara
(Ore 14,30 Programmata Sul C.U. N. 8 Del 19.09.2002) e precisamente alle ore 15,10. Considerato che a tale condotta
corrisponde la sanzione di cui all'art. 12 c.g.s. delibera: di infliggere alla soc. CALCETTO CINQUE PINI la punizione sportiva
della perdita della gara con il risultato: SALETTA 2 - CALCETTO CINQUE PINI 0 e la penalizzazione di un punto in
classifica. Alla soc. CALCETTO CINQUE PINI l'ammenda di Euro 52 quale prima rinuncia.