COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato CALCIO A CINQUE Serie C2- 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°13 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 19/10/2002 PIANORESE – PUIANELLO
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - Campionato CALCIO A CINQUE Serie C2- 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°13 del 24/10/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 19/10/2002 PIANORESE – PUIANELLO
La soc. PUIANELLO ha depositato nelle mani dell’A. uno scritto che avrebbe dovuto fungere da reclamo.
Tale procedura è del tutto irrituale: con questo scritto la soc. PUIANELLO contesta la regolarità della gara e lamenta che
il terreno di gioco e precisamente le porte non erano fissate nel terreno, chiede pertanto l’applicazione dell’art. 12 comma
4 lett.C) C.G.S.
Osserva questo G.S.:
poiché l’eventuale reclamo sulla regolarità del terreno di gioco deve essere preceduto da una riserva scritta presentata
all’A. prima dell’inizio della gara.
Considerato che lo stesso Direttore di Gara ha vantato nelle fasi preliminari della gara “controllo delle porte” la regolarità
delle stesse.
Ritiene pertanto che, come l’A. menziona in modo molto chiaro nel suo supplemento di gara, non vi è stata alcuna
incidenza sulla regolarità della gara e tantomeno nelle reti segnate, e che la riserva scritta è stata presentata a fine gara.
P.T.M.
Il G.S. così provvede:
dichiara il reclamo inammissibile, perché non è stato inoltrato il telegramma o il telefax di cui all’art. 34 comma 7) del
C.G.S.; conferma il risultato conseguito sul campo:
PIANORESE – PUIANELLO 7-2
Addebita alla Soc. PUIANELLO la tassa reclamo ai sensi dell’art. 29 comma 8) C.G.S.