COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 27/02/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 9/ 2/ 3 ARCETANA – PONTOLLIESE LIBERTAS
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°30 del 27/02/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 9/ 2/ 3 ARCETANA - PONTOLLIESE LIBERTAS
Il Giudice Sportivo, Sciogliendo la riserva di cui al C.U.n°28 del 23/02/2003 Letti gli atti ufficiali osserva il reclamo
proposto dalla Società ARCETANA non può essere preso in esame,perchè verte su presunto errore tecnico
dell'Arbitro,inoltre i reclami vanno preannunciati telegraficamente o per fax entro le ore 24 del giorno successivo a quello
della gara alla quale si riferisce,e non con riserva scritta all'arbitro.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il reclamo art.24 comma 3)C.G.S. confermando il risultato conseguito sul campo:
ARCETANA-PONTOLLIESE 1-1
Di addebitare la tassa reclamo alla Società ARCETANA.