COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.C.PROGRESSO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 17.10.2002 gara PROGRESSO-PORTA STIERA del 6.10.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA S.C.PROGRESSO
avverso ripetizione gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 17.10.2002
gara PROGRESSO-PORTA STIERA del 6.10.2002
La S.C.PROGRESSO ricorre avverso il provvedimento di cui all'oggetto affermando che la mancata
sostituzione da parte dell'arbitro dell'assistente di parte debba essere attribuita a responsabilità della S.S.PORTA
STIERA che "allorquando scientemente e contrariamente ad una corretta etica sportiva non ha sostituto e nemmeno
segnalato all'arbitro la necessità di tale adempimento, il proprio assistente di parte espulso, confidando sulla possibilità di
indurre l'arbitro in un ipotetico errore tecnico per appellarsi alla giustizia sportiva, visto il risultato avverso conseguito sul
campo a quel momento della gara". Sostiene che il Direttore di gara "non ha commesso mancanza che possa
configurarsi quale errore tecnico, ma che piuttosto spettava alla società PORTA STIERA sostituire il proprio assistente di
parte espulso". Chiede l'assegnazione a carico della S.S.PORTA STIERA della punizione sportiva della perdita della gara
per 2-0 in quanto non ha provveduto a sostituire l'assistente di parte di sua spettanza o, in subordine, di omologare la
gara con il risultato conseguito sul campo (1-0).
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dagli atti ufficiali risulta che al 40° del secondo tempo l'arbitro allontanava, per
comportamento scorretto, l'assistente di parte S.S.PORTA STIERA, portando poi a termine la gara senza provvedere
alla sua sostituzione;
- considerato che la Regola 6 del Gioco del Calcio e la relativa casistica lasciano chiaramente intendere
l'obbligatorietà della presenza in campo di due ufficiali di gara collaboratori dell'arbitro o, in alternativa, di due assistenti di
parte e che le decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla interpretazione della citata Regola prevedono : 1) che in caso di
assenza, malessere od infortunio di un guardalinee neutrale , l'arbitro debba provvedere alla sostituzione; 2) che in
nessun caso viene conferita al direttore di gara una potestà surrogatrice del guardalinee assente od impedito, ma sempre
viene imposta la presenza di altra persona legittimata a svolgere le funzioni di collaboratore di linea;
- ritenuto, conseguentemente, che nell'occasione di che trattasi l'arbitro non abbia provveduto a quanto,
come sopra indicato, richiesto e che la gara, pertanto, dal 40° del secondo tempo abbia avuto un andamento non
conforme alle norme regolamentari,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dalla S.C.PROGRESSO, confermando la decisione assunta in
primo grado, demandando alla Presidenza del C.R.E.R. gli adempimenti per la ripetizione della gara.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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