COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.C.PROGRESSO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 17.10.2002 gara PROGRESSO-PORTA STIERA del 6.10.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.C.PROGRESSO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 17.10.2002 gara PROGRESSO-PORTA STIERA del 6.10.2002 La S.C.PROGRESSO ricorre avverso il provvedimento di cui all'oggetto affermando che la mancata sostituzione da parte dell'arbitro dell'assistente di parte debba essere attribuita a responsabilità della S.S.PORTA STIERA che "allorquando scientemente e contrariamente ad una corretta etica sportiva non ha sostituto e nemmeno segnalato all'arbitro la necessità di tale adempimento, il proprio assistente di parte espulso, confidando sulla possibilità di indurre l'arbitro in un ipotetico errore tecnico per appellarsi alla giustizia sportiva, visto il risultato avverso conseguito sul campo a quel momento della gara". Sostiene che il Direttore di gara "non ha commesso mancanza che possa configurarsi quale errore tecnico, ma che piuttosto spettava alla società PORTA STIERA sostituire il proprio assistente di parte espulso". Chiede l'assegnazione a carico della S.S.PORTA STIERA della punizione sportiva della perdita della gara per 2-0 in quanto non ha provveduto a sostituire l'assistente di parte di sua spettanza o, in subordine, di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo (1-0). La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dagli atti ufficiali risulta che al 40° del secondo tempo l'arbitro allontanava, per comportamento scorretto, l'assistente di parte S.S.PORTA STIERA, portando poi a termine la gara senza provvedere alla sua sostituzione; - considerato che la Regola 6 del Gioco del Calcio e la relativa casistica lasciano chiaramente intendere l'obbligatorietà della presenza in campo di due ufficiali di gara collaboratori dell'arbitro o, in alternativa, di due assistenti di parte e che le decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla interpretazione della citata Regola prevedono : 1) che in caso di assenza, malessere od infortunio di un guardalinee neutrale , l'arbitro debba provvedere alla sostituzione; 2) che in nessun caso viene conferita al direttore di gara una potestà surrogatrice del guardalinee assente od impedito, ma sempre viene imposta la presenza di altra persona legittimata a svolgere le funzioni di collaboratore di linea; - ritenuto, conseguentemente, che nell'occasione di che trattasi l'arbitro non abbia provveduto a quanto, come sopra indicato, richiesto e che la gara, pertanto, dal 40° del secondo tempo abbia avuto un andamento non conforme alle norme regolamentari, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla S.C.PROGRESSO, confermando la decisione assunta in primo grado, demandando alla Presidenza del C.R.E.R. gli adempimenti per la ripetizione della gara. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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