COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°12 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it RECLAMO PROPOSTO DA U.S.FONTANELLATESE per presunta irregolarità gara POLESINE P.-FONTANELLATESE del 15.9.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°12 del 17/10/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it RECLAMO PROPOSTO DA U.S.FONTANELLATESE per presunta irregolarità gara POLESINE P.-FONTANELLATESE del 15.9.2002 L’U.S.FONTANELLATESE eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa "ha preso parte, nelle file della A.S.Polesine, il calc.MAROCCO NICOLA squalificato in quanto nella gara Real Val Baganza- San Secondo Parmense(camp.Juniores Regionale) è stato espulso" e squalificato per 2 giornate. "Le giornate di squalifica di cui sopra non sono state scontate interamente in quanto solamente una è stata scontata nella gara San Secondo-Val Nure del camp.2001/02(Juniores Regionali) e l'altra non è stata scontata, essendo nel frattempo terminato il campionato stesso". Chiede "l'applicazionedell'art.7 comma 5 del C.G.S. delle Carte Federali". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 37 del C.R.E.R. datato 28.3.2002, in relazione al campionato regionale Juniores, fra i giocatori espulsi, il calc.MAROCCO NICOLA risulta squalificato per due giornate di gara; - valutato che, in virtù di quanto precede, il calc.MAROCCO NICOLA ha partecipato, nelle file dell’A.S.POLESINE, alla gara POLESINE-FONTANELLATESE del 15.9.2002(terminata con il risultato : POLESINE 4- FONTANELLATESE 0) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata del tutto scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.POLESINE P. la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara POLESINE-FONTANELLATESE del 15.9.2002 ed al calc.MAROCCO NICOLA 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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