COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 13/10/2002 FONTANELLE – SANT ERMETE BORGHI
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°14 del 31/10/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 13/10/2002 FONTANELLE - SANT ERMETE BORGHI
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.12 del 17/10/2002, esaminato il reclamo a seguito di tempestivo
preannuncio della soc.FONTANELLE con il quale chiede l'applicazione dell'art.12, comma 1) o, in alternativa
l'applicazione del comma 4 lett.c), per aver la soc.S.Ermete violato le norme vigenti in materia di sostituzioni art. 74 NOIF.
Rilevato dagli atti ufficiali di gara che la soc.S.Ermete Borghi ha consegnato all'arbitro la distinta con 18 calciatori, rilevato
altresì che cinque minuti prima dell'inizio della gara la soc.S.Ermete Borghi comunicava all'arbitro che 2 propri calciatori,
per improvviso malore, non sarebbero scesi in campo per la disputa dell'incontro, veniva così variato l'ordine della
distinta: il n.12 Gualdi Marco al posto del n.1 Guerra Simone, il n.13 Astolfi Matteo al posto del n.2 Semprini Gianni
(Entrambi Identificati dall'arbitro prima dell'inizio della gara). Di contro, la soc.Fontanelle contesta alla soc.S.Ermete
Borghi di avere già effettuato due sostituzioni.
Osserva questo G.S.:
l'art.72, comma 1 delle NOIF precisa: "i calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la
seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere, dal n.2 al n.11 i calciatori degli altri ruoli, dal n.12 in poi i calciatori di
riserva". E' obbligatorio che i partecipanti alla gara siano tutti indicati in elenco e siano stati identificati dall'arbitro (Art.71
NOIF). Il direttore della gara in oggetto, con proprio supplemento, ha confermato che il rito del riconoscimento è stato
fatto regolarmente, l'art.61, comma 1) NOIF cita quali sono le persone che possono accedere al recinto di gioco; è pur
vero che il comma 3) del citato articolo parla di "variazione eventualmente apportata all'elenco di gara dopo la consegna
all'arbitro" in questo caso i calciatori n.12 Gualdi Marco e il n.13 Astolfi Matteo, contrassegnati in elenco erano già in
distinta regolarmente identificati, quindi non sono calciatori da ritenersi sostituiti. La regola 3 punto 5) lett.f) del
regolamento del Gioco del Calcio recita "la sostituzione ha effetto dal momento in cui il sostituto entra nel terreno di
gioco. Pertanto, egli è considerato partecipante al gioco, allorchè, colui che egli sostituisce cessa di esserlo". Il
comportamento della soc.S.Ermete Borghi è del tutto regolare.
Ciò premesso il G.S.
respinge il reclamo della soc.Fontanelle, e conferma il risultato conseguito sul campo
FONTANELLE - S.ERMETE BORGHI 2 - 2
Dispone per l'addebito della tassa reclamo.