COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.NOVESE avverso squalifica al 14.11.2002 all.MENOZZI GABRIELE, inibizione al 7.11.2002 dir.add.arb.TRESOLDI FABIO e ammenda € 250 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 17.10.2002 gara NOVESE-CASALGRANDE del 13.10.2002 L’U.S.NOVESE, della quale è stato sentito il Presidente

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 07/11/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.NOVESE avverso squalifica al 14.11.2002 all.MENOZZI GABRIELE, inibizione al 7.11.2002 dir.add.arb.TRESOLDI FABIO e ammenda € 250 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 17.10.2002 gara NOVESE-CASALGRANDE del 13.10.2002 L'U.S.NOVESE, della quale è stato sentito il Presidente , ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti facendo presente che : 1) l'all.MENOZZI "ha provveduto ad allontanare i propri giocatori che si dirigevano verso l'arbitro, per evitare che, lasciandosi andare a qualche parola di troppo, aggravassero la situazione"; 2) il sig.TRESOLDI era stato espulso nel corso della gara; 3) "prima dell'inizio della gara, mentre l'arbitro effettuava il preriscaldamento, due sole persone (difficile dimostrare che fossero effettivamente sostenitori noveri) sedevano sugli spalti e, provocati dal comportamento irriguardoso della sig.ra Precetti, si lasciavano andare ad apprezzamenti più che a calunnie. Durante tutta la gara e, soprattutto negli ultimi 30 minuti, il pubblico, indispettito da una condotta di gara deplorevole, condannava il comportamento del direttore di gara gravemente penalizzante per la squadra di casa". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che le parti del reclamo riguardanti la squalifica dell'all.MENOZZI e l'inibizione del dir.add.arb.TRESOLDI non vengo prese in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett. b) del C.G.S.("Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari riguardanti l'inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese"), parti che, conseguentemente, vengono dichiarate inammissibili; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) ancor prima della gara un gruppetto di sostenitori dell'U.S.NOVESE le rivolgeva frasi offensive; 2) per tutta la durata della gara una trentina di sostenitori dell'U.S.NOVESE le indirizzava frasi offensive e scurrili; 3) al termine della gara diversi sostenitori dell'U.S.NOVESE, entrati nel recinto degli spogliatoio, senza opposizione dei dirigenti addetti, reiteravano le frasi offensive e scurrili; 4) raggiunto lo spogliatoio, confinante con quello dell'U.S.NOVESE, sentiva calci e pugni contro il muro divisorio e, distintamente, ancora frasi offensive per lei, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l'ammenda di € 250 a carico dell'U.S.NOVESE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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