COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/11/2002 PONTELANGORINO CALCIO – ROESE
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/11/2002 PONTELANGORINO CALCIO - ROESE
Il giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.15 del 7/11/2002 e la sospensione cautelare a suo tempo
comminata, rilevato che la soc.PONTELANGORINO, in data 11/11/2002 con proprio telefax, comunicava la rinuncia al
precedente preannuncio di reclamo, rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi
dell'art.29, comma 5 e 9 del C.G.S. delibera: di dichiarare inammissibile il reclamo, e di addebitare sul conto della
soc.PONTELANGORINO la tassa reclamo. Letto il rapporto dell'arbitro, rileva che: al 19° del 2° tempo l'arbitro, dopo aver
convalidato una rete alla squadra ospite, veniva minacciosamente accerchiato da sette, otto calciatori del Pontelangorino,
che contestavano vivacemente la sua decisione. Detti calciatori spintonavano con violenza l'arbitro e con forza tiravano le
braccia del direttore di gara verso di loro: in particolare l'arbitro riconosceva il n.1 Bellonzi Alessandro e il n.2 Telloli
Alessandro, entrambi della soc.Pontelangorino, che spingevano l'arbitro con violenza e lo strattonavano ripetutamente.
Dopo essersi divincolato ed uscito dall'accerchiamento, l'arbitro veniva colpito dal n.4 Guidi Sergio, della
Soc.Pontelangorino con violenza alle spalle, all'altezza della zona centrale della schiena con una gomitata, provocandogli
acuto dolore e difficoltà respiratorie. Comminati i provvedimenti di espulsione ai calciatori Bellonzi, Telloli e Guidi, alcuni
calciatori della soc.Pontelangorino protestavano vivacemente, profferendo pesanti insulti. Si avvicinava nuovamente
all'arbitro il n.4 Guidi Sergio, che gli sferrava con violenza un calcio allo stinco destro, procurandogli un fortissimo dolore,
impedendogli di camminare e di riprendere la corsa. In tal momento l'arbitro ha ritenuto sospesa la gara, perseguendo la
pro-forma in considerazione degli atteggiamenti minacciosi assunti dai calciatori e dai dirigenti nei suoi confronti,
salvaguardando la propria incolumità (Art.64 NOIF). Dopo tredici minuti di sospensione, l'arbitro riusciva a riprendere il
gioco, ma dopo un minuto circa era costretto a sospendere definitivamente la gara, in quanto il forte dolore alla gamba
colpita dal calciatore Guidi non gli permetteva la deambulazione, e, di conseguenza, di portare a termine la gara. A
questo punto tutti i calciatori, anche gli espulsi e i dirigenti del Pontelangorino accerchiavano e spintonavano l'arbitro che
chiedeva invano l'intervento della forza pubblica. Nella circostanza il n.2 Telloli Alessandro, precedentemente espulso,
tentava di colpire l'arbitro con un pugno al volto, ma veniva prontamente fermato da alcuni compagni. Osserva questo
Giudice Sportivo: la vicenda presenta caratteristiche di particolare gravità, sotto diversi profili, che incidono severamente
sul grado di responsabilità della soc.Pontelangorino e dei propri tesserati. L'episodio più grave è costituito dal
comportamento violento ed antisportivo dei propri calciatori nei confronti del direttore di gara, colpendolo con spinte, e
con una gomitata alla schiena, procurandogli acuto dolore e difficoltà respiratorie, e con un violento calcio allo stinco,
impedendogli così la deambulazione (vedi referto dell'Ospedale "G.B.Morgagni" di Forlì con prognosi di 4 giorni s.c. -
contusione ed ematoma regione pretibiale 3° medio gamba destra - algia calcagno destro). Tali considerazioni
evidenziano l'aspetto della gravità del fatto e del comportamento assunto dai dirigenti, dagli addetti alla forza pubblica
sostitutiva e dall'addetto all'arbitro Succi Ermogene. Quest'ultimo ha omesso qualsiasi intervento, venendo meno alla
tutela dell'arbitro nel modo più totale ed agli specifici doveri di assistenza connessi al proprio ruolo (Art.65 Comma 2)
NOIF. Al dirigente accompagnatore ufficiale Bonazza Remo, quale rappresentante della società ad ogni effetto, come
statuisce l'art.66 comma 4) NOIF, quindi incombe la sanzione più severa, in quanto il suo dovere è la tutela della
sicurezza dell'arbitro. Per quanto attiene alla prosecuzione della gara pro-forma - come prevede l'art.64 NOIF al comma
2) - è nei poteri dell'arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio,
appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di
dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, proforma,
per fini cautelativi o di ordine pubblico. Il rapporto di gara, che ha valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo,
testimonia tale percezione arbitrale nel corso di specie.
P.T.M.
delibera di infliggere, per tutti i fatti sopra descritti e valutati: alla soc.Pontelangorino la perdita della gara, con il
punteggio di 0-2 a favore della soc. Roese
al calciatore n.1 Bellonzi Alessandro della soc.Pontelangorino la squalifica fino al 30/6/2003
al calciatore n.2 Telloli Alessandro della soc.Pontelangorino la squalifica fino al 31/12/2003
al calciatore n.4 Guidi Sergio della soc.Pontelangorino la squalifica fino al 2/11/2007
al dirigente addetto all'arbitro della soc.Pontelangorino Succi Ermogene la squalifica fino al 12/12/2002
al dirigente accompagnatore ufficiale della soc.Pontelangorino Bonazza Remo la squalifica fino al 31/12/2002
al dirigente Trombini Imano, addetto alla forza pubblica sostitutiva della soc.Pontelangorino, la squalifica fino al
2/12/2002
al dirigente Cazzanti Bruno, addetto forza pubblica sostitutiva della soc.Pontelangorino, la squalifica fino al
2/12/2002.
Si pongono a carico della soc.Pontelangorino i danni subiti dall'arbitro, se ed in quanto richiesti.