COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA PONTELANGORINO CALCIO Avverso perdita della gara ; squalifica calciatore BELLONZI ALESSANDRO fino al 30.6.2003 ; squalifica al calciatore TELLOLI ALESSANDRO fino al 31/12/2003 ; squalifica al dirigente BONAZZA REMO fino al 31.12.2002 ; squalifica al dirigente SUCCI ERMOGENE fino al 31.12.2002 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 14.11.2002 gara PONTELANGORINO – ROESE del 3.11.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA PONTELANGORINO CALCIO
Avverso perdita della gara ; squalifica calciatore BELLONZI ALESSANDRO fino al
30.6.2003 ; squalifica al calciatore TELLOLI ALESSANDRO fino al 31/12/2003 ; squalifica
al dirigente BONAZZA REMO fino al 31.12.2002 ; squalifica al dirigente SUCCI
ERMOGENE fino al 31.12.2002
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 14.11.2002
gara PONTELANGORINO - ROESE del 3.11.2002
Il Pontelangorino Calcio ricorre avverso i sopraindicati provvedimenti sostenendo che quanto scritto dall'Arbitro
nel proprio referto di gara non corrisponde alla realtà dei fatti; assume in particolare la ricorrente che l'Arbitro
avrebbe deliberatamente amplificato gli avvenimenti e ciò al fine di precostituirsi una giustificazione rispetto al
suo operato sul terreno di gioco ; contesta gli addebiti mossi a propri calciatori e dirigenti e chiede una non
meglio precisata riforma della decisione del Giudice Sportivo "alla luce di una lettura del fatto più vera" .
La Commissione
- visti gli atti ufficiali
- rilevato che il reclamo è stato sottoscritto da persona che era totalmente carente di
legittimazione a rappresentare la stessa società ricorrente e ciò nonostante che la stessa
fosse delegata dal Presidente del Pontelangorino, il quale però risultava al momento inibito
a ricoprire cariche federali e a svolgere attività in seno alla FIGC,
- rilevato che essendo inibito il Presidente la rappresentanza della società Pontelangorino
era in capo al Vice Presidente della stessa il quale solo avrebbe potuto validamente firmare
il ricorso
d e l i b e r a
di respingere il ricorso considerandolo innammissibile per carenza di legittimazione del
firmatario dello stesso.
Dispone l'addebito della tassa non versata
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