COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ALESSANDRO BELLONZI – TESSERATO PER LA SOCIETA PONTELANGORINO CALCIO Avverso squalifica fino al 30.06.2003 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 14.11.2002 gara Pontelangorino Calcio – Roese
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ALESSANDRO BELLONZI - TESSERATO PER
LA SOCIETA PONTELANGORINO CALCIO
Avverso squalifica fino al 30.06.2003
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 14.11.2002
gara Pontelangorino Calcio – Roese
Il calciatore della Pontelangorino Alessandro BELLONZI ricorre in proprio avverso la squalifica inflittagli dal
Giudice Sportivo del CRER sostenendo di non aver in nessun momento messo le mani addosso all'Arbitro
essendosi limitato a profferire proteste verbali.
La Commissione,
- letti gli atti ufficiali
- sentito il calciatore Bellonzi che innanzi alla Commissione ha ribadito la sua completa
estraneità a qualsiasi atto di violenza nei confronti dell'Arbitro e ha altresì sostenuto di
essersi invece prodigato per difendere lo stesso Direttore di Gara dalle proteste dei suoi
stessi compagni di squadra allontanando di peso quello che aveva posto in essere un
grave atto di violenza contro lo stesso Direttore di Gara
- ascoltato personalmente l'Arbitro della gara il quale pur confermando il proprio rapporto ha
fornito precisazioni che permettono di valutare meno severamente il comportamento del
calciatore Bellonzi
d e l i b e r a
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Alessandro BELLONZI al 14 febbraio 2002
Dispone la restituzione della tassa regolarmente versata
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