COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ALESSANDRO BELLONZI – TESSERATO PER LA SOCIETA PONTELANGORINO CALCIO Avverso squalifica fino al 30.06.2003 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 14.11.2002 gara Pontelangorino Calcio – Roese

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ALESSANDRO BELLONZI - TESSERATO PER LA SOCIETA PONTELANGORINO CALCIO Avverso squalifica fino al 30.06.2003 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 14.11.2002 gara Pontelangorino Calcio – Roese Il calciatore della Pontelangorino Alessandro BELLONZI ricorre in proprio avverso la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo del CRER sostenendo di non aver in nessun momento messo le mani addosso all'Arbitro essendosi limitato a profferire proteste verbali. La Commissione, - letti gli atti ufficiali - sentito il calciatore Bellonzi che innanzi alla Commissione ha ribadito la sua completa estraneità a qualsiasi atto di violenza nei confronti dell'Arbitro e ha altresì sostenuto di essersi invece prodigato per difendere lo stesso Direttore di Gara dalle proteste dei suoi stessi compagni di squadra allontanando di peso quello che aveva posto in essere un grave atto di violenza contro lo stesso Direttore di Gara - ascoltato personalmente l'Arbitro della gara il quale pur confermando il proprio rapporto ha fornito precisazioni che permettono di valutare meno severamente il comportamento del calciatore Bellonzi d e l i b e r a di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Alessandro BELLONZI al 14 febbraio 2002 Dispone la restituzione della tassa regolarmente versata
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