COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SOLAROLO per presunta irregolarità gara SOLAROLO-SAN COLOMBANO del 21.12.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°24 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SOLAROLO
per presunta irregolarità
gara SOLAROLO-SAN COLOMBANO del 21.12.2002
L'A.C.SOLAROLO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva,
eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa "ha partecipato, nelle file della società
A.S.San Colombano, il calc.FOSCHI FABIO, nato il 5.3.1981, non avendone titolo. Tale giocatore, essendo
squalificato per 4 ammonizione come da C.U.n. 21, pubblicato ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 19.12.2002,
non aveva diritto di scendere in campo, come in realtà è invece accaduto, decretando l'irregolarità della gara
stessa. Chiede pertanto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 a carico dell'A.S.San
Colombano.
Controdeduce l'A.S.San Colombano sollevando principalmente eccezioni circa la
composizione grafica del C.U. n.21 e in particolare sul fatto che l'errata corrige (che contiene, fra l'altro, il
provvedimento a carico del calc.FOSCHI) "è da ritenersi in una posizione non attinente al campionato di
Prima Categoria" e che, inoltre,una specifica comunicazione "doveva quantomeno essere inviata direttamente
con telegramma informativo". Richiamandosi alla buona fede della società "ritiene nullo un eventuale reclamo
dell'A.S.Solarolo".
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 21 del C.R.E.R., datato 19.12.2002,
al punto 7 ERRATA CORRIGE - fra i giocatori non espulsi dal campo, è indicata la IV^ ammonizione raggiunta
dal calc.FOSCHI FABIO(San Colombano) e che l'art.17 del C.G.S. stabilisce, fra l'altro, che "le sanzioni che
comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo
a quello di pubblicazione del C.U." e che "tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione
assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo C.U.";
- valutato che, in virtù di quanto precede, il calc.FOSCHI FABIO ha partecipato, nelle file
dell'A.S.san Colombano, alla gara sopra indicata(terminata con il risultato : SOLAROLO 0 - SAN
COLOMBANO 0) senza averne titolo ;
- visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all'A.S.SAN COLOMBANO la punizione sportiva della perdita per 0-2 della
gara SOLAROLO-SAN COLOMBANO dell'8.12.2002 ed al calc.FOSCHI FABIO 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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