COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAVARNA per presunta irregolarità gara SAN COLOMBANO-SAVARNA del 15.12.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°24 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAVARNA
per presunta irregolarità
gara SAN COLOMBANO-SAVARNA del 15.12.2002
L'U.S.SAVARNA eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto circa la posizione irregolare
del giocatore FOSCHI FABIO(classe 1981) tesserato per l'A.S.SAN COLOMBANO in quanto detto calciatore
"risultava essere squalificato per il raggiungimento della IV^ ammonizione, come da comunicato ufficiale del
C.R.E.R. LND n.20 bis del 12.12.2002. Pertanto l'U.S.SAVARNA chiede che le venga assegnata la vittoria a
tavolino con il risultato di 2-0".
Controdeduce l'A.S.San Colombano mettendo in evidenza che la squalifica del calc.FOSCHI
risulta pubblicata sul C.U. 21 datato 19.12.2002 e quindi successivamente alla gara disputata con
l'U.S.SAVARNA.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che, come indicato sopra, la comunicazione del raggiungimento della IV^
ammonizione raggiunta dal calc.FOSCHI FABIO(San Colombano) risulta pubblicato sul C.U.n. 21 del
C.R.E.R., datato 19.12.2002, e non invece, come erroneamente rappresentato dalla reclamante, sul C.U.n.20
bis del 12.12.2002;
- considerato, conseguentemente, che il calc.FOSCHI abbia preso parte con pieno titolo alla
gara di cui all'oggetto,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dall'U.S.SAVARNA, confermando il risultato acquisito
sul campo : SAN COLOMBANO 2 - SAVARNA 0.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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