COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 1/ 3 MARIGNANO CALCIO – TREESSE S.MARIA SALUDECIO

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 06/02/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 1/ 3 MARIGNANO CALCIO - TREESSE S.MARIA SALUDECIO Il Giudice sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 30.01.2003 e la sospensione cautelare a suo tempo comminata, rileva dal rapporto arbitrale e relativo supplemento che l'arbitro ha dovuto sospendere definitivamente la gara al 44' del primo tempo perche', dopo una decisione tecnica dell'arbitro, il sig. MONTI GIORGIO D.R.A. della soc. MARIGNANO CALCIO entrava indebitamente sul terreno di gioco rivolgendogli espressioni scurrili e blasfeme. Allontanato, avvicinava nuovamente l'arbitro e, togliendosi i propri occhiali dal viso, li metteva in faccia al direttore di gara, spingendolo con le mani sul volto senza procurare danno fisico e rivolgendogli inoltre espressioni ironiche. A questo punto l'arbitro, sentendosi leso nella persona, riteneva che non ci fossero più le condizioni per portare a termine la gara e decideva di sospendere definitivamente la gara. Successivamente, entrambi i componenti della panchina davano vita a dei tafferugli: per salvaguardare l'incolumità dell'arbitro il sig. MATTIOLI VINCENZO, addetto agli Ufficiali di gara della soc. MARIGNANO CALCIO veniva colpito al viso da persona di cui l'arbitro non riusciva ad identificare l'autore. Osserva questo G.S.: perche' le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati o degli spettatori), e' necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle Societa' partecipanti alla competizione); ed occorre, altresi', che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l'impossibilita' di giungere alla conclusione "fisiologica " della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatisi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall'arbitro nel rapporto e nel supplemento, rendono evidente, sulla base della Giurisprudenza sportiva, come sia venuta a configurarsi la fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara, secondo la norma posta dall'art. 12 comma 4) lett. c). Tale decisione e' supportata dalla C.A.F. che in analogo caso ha stabilito: "nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione soltanto fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato o timoroso". (Com. Uff. N. 27/C del 05.04.90 App. U.S. Palazzo Adriano). Gli atti ufficiali (referto e supplemento) affermano inequivocabilmente che in effetti l'arbitro non si e' avvalso dei poteri di cui all'art. 64 n. 1 N.O.I.F. non svolgendo le attivita' cui era tenuto ai sensi di tale norma. Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie ricorrano gli estremi di cui all'art. 12 comma 4) lettera c) c.g.s. P.T.M. il G.S. delibera: - La ripetizione della gara, demandando al Presidente del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza; - Infligge al sig. MONTI GIORGIO – Dirigente accompagnatore ufficiale della soc.MARIGNANO CALCIO - l'inibizione fino al 30.04.2003 per i fatti sopra esposti e valutati; - Si pongono a carico della soc. MARIGNANO CALCIO i danni subiti dall'arbitro, se ed in quanto richiesti.
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