COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 20/02/20032 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.MASSESE CASELLE 2000 avverso squalifica all’8.6.2003 all.DONATO STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 12.12.2002 gara SAN FELICE-MASSESE dell’8.12.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 20/02/20032 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.MASSESE CASELLE 2000 avverso squalifica all'8.6.2003 all.DONATO STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 12.12.2002 gara SAN FELICE-MASSESE dell'8.12.2002 La POL.MASSESE CASELLE 2000, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe mettendo in evidenza che, dopo la segnatura di una rete da parte dell'U.S.S.Felice, un giocatore di detta compagine "rivolgeva frasi e gesti irriguardosi all'indirizzo del DONATO e dei componenti la panchina". A fine gara, al rientro negli spogliatoi, lo stesso giocatore "passa vicino al DONATO STEFANO con il quale scambia ulteriori frasi irriguardose; il DONATO STEFANO sputa sul corpo del giocatore il quale, urlando, si butta a terra " e dopo qualche istante da solo, senza alcun aiuto, si alza e raggiunge gli spogliatoi; l'arbitro, in questo frangente si trovava già sulla pista che circonda il campo e dava le spalle ai giocatori. "Nessuna persona o mezzo o addetto al pronto soccorso è intervenuto per soccorrere prima, durante e dopo i fatti il calciatore dell'U.S.S.Felice". Ribadendo che l'all.DONATO non ha sferrato alcun pugno, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che, nonostante il ripetuto interessamento, non è stato possibile sentire l'arbitro; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che sul referto di gara si asserisce che l'all.DONATO, da circa 1,5 metri, colpiva con un pugno un giocatore avversario , facendolo cadere a terra e che i dirigenti dell'U.S.S.Felice, successivamente, informavano l'arbitro che era loro intenzione trasportare il giocatore all'ospedale per accertamenti; - atteso che dalla documentazione in atti non risulta che il calciatore "sia stato trasportato all'ospedale per accertamenti"; - deplorato il riprovevole comportamento tenuto dall'all.DONATO , indubbiamente colpevole di aver colpito un giocatore avversario, con un pugno od uno sputo, atto questo assimilabile ad un vero e proprio gesto di violenza per il dispregio morale altissimo e la latente violenza fisica che sottintende; - valutato, comunque, che la condotta tenuta dall'all.DONATO possa essere punita con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre all'8.4.2003 la squalifica dell'all.DONATO STEFANO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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